Nel momento storico attuale in cui viviamo, violenti e in alcuni casi disastrosi sono stati gli effetti provocati dalla crisi economico-finanziaria che ha colpito il nostro Paese, in particolare la fascia con posizione reddituale medio-bassa, nonché i lavoratori autonomi e le partite IVA.

Particolare rilievo hanno assunto pertanto i debiti che molti di noi hanno maturato nei confronti di un Ente pubblico, spesso per il mancato versamento di alcuni odiosi tributi, anche piccoli, come canone Rai, Tares, Imu, per arrivare a spesso insormontabili posizioni debitorie maturate per mancati versamenti IVA, IRPEF, ecc.

In questi casi i debiti verso Enti pubblici, vengono trasmessi, dopo rituali avvisi, a Riscossione Sicilia s.p.a., la quale, con notevoli maggiorazioni dovute a morosità e interessi, è celere nel recapitare al domicilio del contribuente inadempiente, la tanto temuta “busta nera”.

Numerosi sono stati gli interventi Governativi e Parlamentari al fine di scongiurare pignoramenti eccessivamente invasivi da parte dell’Ente di Riscossione. Ma quali sono i beni che Riscossione Sicilia s.p.a. può pignorare, ed entro quali limiti e condizioni?

Il recupero dei crediti è certamente lento, macchinoso e farraginoso, ma non per questo improduttivo di effetti. Le recenti riforme della giustizia hanno accelerato tale processo, con apposite più approfondite ricerche dei beni da pignorare attraverso l’accesso, tramite internet, all’anagrafe tributaria e dei conti correnti: ciò certamente favorisce l’individuazione dei beni da pignorare, ma la giurisprudenza non è ancora univoca circa le modalità di utilizzo di tale potente mezzo.

Quali sono dunque i beni pignorabili?

LA PRIMA CASA:

La prima casa può sempre essere oggetto di ipoteca. Mentre il creditore privato (per es. la banca, un fornitore, ecc.) potrà iscrivere ipoteca a prescindere dall’importo per il quale agisce, Riscossione Sicilia s.p.a. invece può procedere a ipotecare la prima casa a condizione che il debito complessivo maturato dal contribuente superi quota 20.000 euro. La fase successiva di vendita all’asta, a seguito dell’iscrizione ipotecaria, ha subito notevoli limitazioni, a seguito in particolare del Decreto del Fare: è posto il divieto a Riscossione Sicilia di vendere l’immobile, a condizione che:

  • si tratti della prima e unica casa del debitore (egli, quindi, non deve avere intestati altri beni immobili);
  • sia una casa accatastata come civile abitazione (non quindi, per esempio, a uso studio) e non sia di lusso;
  • in tale immobile il contribuente abbia trasferito la propria residenza.

Se manca anche una solo dei su citati presupposti, Riscossione Sicilia s.p.a.,  potrà procedere al pignoramento a condizione che il suo credito sia superiore a 120.000 euro.

Se invece, ricorrono tutti e tre i presupposti, R.S. non potrà procedere all’esecuzione forzata.

GLI ALTRI IMMOBILI

Tutti gli immobili ulteriori rispetto alla prima casa sono liberamente pignorabili sia per i creditori privati (come, del resto, lo è anche la prima casa) che per Riscossione Sicilia. Quest’ultima, tuttavia, è sempre tenuta al rispetto dei due limiti quantitativi predetti: 20mila euro per l’iscrizione dell’ipoteca, 120mila euro per procedere poi al pignoramento.

BENI MOBILI

In generale, sono pignorabili tutti i beni mobili, ivi compresi i gioielli e lo stesso denaro trovato a casa del debitore.. In ogni caso il creditore non può mai pignorare i seguenti beni: – anello nuziale; – vestiti, – biancheria; – letti, tavoli per i pasti con le relative sedie; armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe e fornelli di cucina; – lavatrice, utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia che convivono con lui; – commestibili e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone della sua famiglia con lui conviventi; – cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto; – decorazioni al valore, lettere, registri e in genere gli scritti di famiglia, e i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione; – armi e oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio; – strumenti, oggetti e libri indispensabili all’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore: questi beni sono pignorabili nei limiti di 1/5 se il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per soddisfare il credito; il limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e, in ogni caso, se nell’attività del debitore prevale il capitale investito rispetto al lavoro. Non sono pignorabili neanche le polizze vita.

CONTO CORRENTE

 Contrariamente a quanto avveniva fino a pochi mesi fa, il conto corrente non è più integralmente pignorabile. In precedenza sia Riscossione Sicilia, che qualsiasi altro creditore poteva, pignorando il conto corrente, prelevare tutti gli importi che ivi erano stati depositati. Oggi le tutele per il debitore sono state innalzate. Bisogna quindi distinguere a seconda della funzione del conto corrente.

Se il conto è destinato all’accredito:

– della pensione o dello stipendio

  1. a) per le somme già presenti sul conto al momento della notifica del pignoramento, il creditore, sia esso Riscossione Sicilia o qualsiasi altro soggetto, non può mai pignorare un importo minimo (che pertanto rimane nella piena disponibilità del debitore) pari a tre volte l’assegno sociale (l’assegno sociale per il 2015 è pari a 448,52, per cui il triplo, impignorabile, è pari a 1.345,56);
  2. b) per le somme successivamente accreditate dall’ente di previdenza o dal datore di lavoro, il pignoramento non può essere superiore a un quinto. Per esempio: mettiamo che su un conto, ove puntualmente viene accreditata la pensione, vi siano 3.000 all’atto del pignoramento e ogni mese l’Inps versa una pensione di 1.000 euro. Il creditore potrà bloccare subito l’importo di 1.654,55 euro (pari alla differenza tra 3.000 e 1.345,56) e, per i successivi accrediti, solo 200 euro al mese. In ogni caso, per Riscossione Sicilia sussiste anche il divieto di pignorare l’ultimo emolumento (pensione o stipendio) accreditato in conto al momento del pignoramento.

Se invece il conto corrente serve per altre finalità (si pensi al lavoratore autonomo, al libero professionista, all’imprenditore, al titolare di redditi da locazione, ecc.), il pignoramento del conto può arrivare al 100% sia di quello già depositato all’atto della notifica del pignoramento stesso, sia di quello che verrà successivamente versato.

PENSIONE

Nel caso in cui la pensione venga pignorata direttamente presso l’ente di previdenza, non è possibile pignorare il cosiddetto “minimo vitale” pari all’assegno sociale (per il 2015 pari a 448,52) aumentato della metà (ossia 224,26). Pertanto la pensione non può mai scendere al disotto di 672,78 Euro. Se il debitore percepisce un importo più basso, esso non potrà mai essergli toccato. Se invece, supera tale importo, potrà essere pignorata solo la parte eccedente, ma con questi limiti: – nel caso di creditore privato: il pignoramento della parte eccedente il tetto di 672,78 euro può avvenire entro massimo un quinto; – nel caso di Riscossione Sicilia: il pignoramento della parte eccedente il tetto di 672,78 euro può avvenire entro massimo 1/10 per pensioni non superiori a 2.500 euro; entro massimo 1/7 per pensioni tra 2.501 e 5.000 euro; fino a 1/5 per pensioni superiori a 5.001 euro.

STIPENDIO

Se lo stipendio viene ad essere pignorato direttamente dal datore di lavoro

– nel caso di creditore privato: il pignoramento può avvenire entro massimo un quinto;

– nel caso di R.S.: il pignoramento può avvenire entro massimo 1/10 per stipendi non superiori a 2.500 euro; entro massimo 1/7 per stipendi tra 2.501 e 5.000 euro; fino a 1/5 per stipendi superiori a 5.001 euro.

FONDO PATRIMONIALE

Se il fondo patrimoniale viene costituito quando già era maturato un debito accertato con l’erario, anche senza apposita notifica della cartella, per i primi cinque anni tale atto è revocabile. Questo significa che il fondo non ti assicura alcuna impignorabilità. Addirittura, se entro un anno dopo la costituzione del fondo il creditore iscrive il pignoramento, può procedere all’esecuzione forzata anche senza prima la revocatoria. Invece, decorsi i cinque anni, ciascun creditore trova un blocco nel fondo patrimoniale; tuttavia se il debito sia dipeso da una spesa fatta per esigenze strettamente legate alla famiglia (si pensi alla tassa sulla casa, agli oneri di condominio, alle spese per la retta universitaria dei figli), allora i beni inseriti nel fondo sono ugualmente pignorabili.

BENI COINTESTATI

Se hai cointestato un bene, come il conto corrente o la casa, R.S., così come qualsiasi altro creditore, può pignorarne solo metà. Tuttavia, nel caso di immobili, se questi non possono essere divisi in natura e non si raggiunge un diverso accordo tra debitori e creditori, Riscossione Sicilia può vendere il 50% indiviso (possibilità, peraltro, assai remota).

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ffff Avv.  Caldarella Vincenzo Andrea (Pagina Facebook)