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Quante volte è capitato a un artigiano, un professionista o più generalmente un creditore, di emettere una fattura nei confronti di un debitore inadempiente, non ricevere alcun pagamento e iniziare la procedura tramite avvocato per il recupero giudiziale delle somme, nelle forme del decreto ingiuntivo o della causa ordinaria: una fase che richiede, ahinoi, tempi di attesa più o meno lunghi (qualche mese e in alcuni casi anche un anno), con il rischio, alcune volte fondato, che al termine di tale procedura, non si riesca ad individuare alcun bene o somma di denaro su cui soddisfarsi, in quanto soggetto formalmente “nullatenente”.

Orbene, con la recente riforma del procedimento di esecuzione, inoltrata nel 2014 e completata nel 2015, è adesso possibile, previa autorizzazione da parte del Tribunale, servirsi della c.d. “Anagrafe Tributaria”, al fine di esser messi a conoscenza, in maniera dettagliata e sicura, di tutte le somme di denaro, beni immobili, stipendi o pensioni che il debitore esecutato possiede o percepisce. In questo modo, l’esecuzione del titolo con
annesso recupero del credito autorizzato dal tribunale, diviene molto più semplice, in quanto conoscerà il creditore tutto ciò cui il debitore è titolare.

A titolo di esempio, pensiamo a un artigiano che ha emesso una fattura per il lavoro svolto e il committente non ha provveduto al pagamento della stessa. L’artigiano dunque, si rivolgerà a un avvocato, con copia della fattura emessa, che diffiderà in primo luogo il debitore a provvedere bonariamente al pagamento della somma; qualora ciò non dovesse accadere, inoltrerà ricorso per ingiunzione al Tribunale competente, al fine di vedersi rilasciato apposito Decreto Ingiuntivo con il riconoscimento di tutte le somme, spese comprese, che spettano all’artigiano.

A questo punto, per attivarsi coattivamente al recupero di tali somme, è necessario procedere tramite una o più modalità di esecuzione forzata previste dal nostro ordinamento: il pignoramento immobiliare, mobiliare o presso terzi. 

La procedura è molto semplice qualora si conosca il datore di lavoro del debitore o eventuali immobili di sua proprietà. Diverso è il discorso se non si abbiano tali informazioni. A questo punto, tramite l’innovativa procedura di cui parliamo, è possibile rivolgersi al Presidente del Tribunale per ottenere l’autorizzazione a servirsi dell’Anagrafe Tributaria e venire a conoscenza di tutti i beni immobili e/o somme di denaro di cui il debitore è titolare.

Se il debitore ad es. ha un conto in banca, tramite il pignoramento presso terzi, sarà possibile soddisfarsi su tale somma. Se il debitore percepisce una indennità di disoccupazione, sarà possibile pignorare parte di tale somma, fino al soddisfacimento del credito. Se il debitore è proprietario di un immobile, sarà possibile tramite il pignoramento immobiliare, procedere al recupero delle somme tramite esecuzione (pignoramento e vendita all’asta o acquisizione) sull’immobile esecutato. 

La procedura: L’istanza deve essere presentata obbligatoriamente al Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza. Per l’autorizzazione, sarà necessario pagare un contributo unificato pari a 43 euro. L’istanza deve essere presentata non oltre 90 giorni dalla notifica del precetto. Il giudice dopo aver emesso un decreto di autorizzazione alla ricerca telematica dei beni pignorabili, deve esibirlo all’ufficiale giudiziario. Quest’ultimo accede telematicamente ai dati contenuti nelle banche dati delle P.A. L’ufficiale giudiziario procede quindi al pignoramento. In definitiva, con questo sistema, il creditore può conoscere in quale istituto di credito il debitore ha aperto un proprio conto corrente o dove il debitore presta la propria attività lavorativa o se percepisce una pensione dall’Inps. Il creditore in questo modo, può anche conoscere prima della notifica dell’atto di pignoramento se il conto corrente del debitore è in rosso. Una volta rintracciato il conto corrente è possibile poi iniziare un pignoramento presso terzi sulle somme spettanti al creditore che siano nella disponibilità dell’istituto di credito. La banca, infatti ricevuta la notifica del pignoramento, è obbligata a vincolare il conto corrente per una somma pari all’importo per cui si procede, aumentato della metà. 

Un sistema innovativo dunque, che può essere da importante sostegno al recupero di somme di denaro nei confronti di debitori, spesso falsi inadempienti. In alternativa, anche se tale attività non assicura la certezza legale e formale delle ricerche di cui abbiamo parlato, il creditore può sempre venire a conoscenza dell’esistenza di beni di proprietà del debitore, mediante un’attività investigativa, tramite delle agenzie specializzate in tale attività di ricerca.

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– Avv. Vincenzo Caldarella