La tanta confusione data dall’interpretazione normativa della L.R. 8/2014 sui Liberi Consorzi sta determinando molte ipotesi “ultra legem”. Vediamo di capirci di più.

Nelle ipotesi di costituzione di un nuovo Libero Consorzio di Comuni che riguardano in particolare l’area nord-etnea e della valle dell’Alcantara si pone, quale base quantitativa e qualificativa, la presenza di molti Comuni appartenenti al territorio delle Città metropolitane di Catania e Messina e dalle quali o sono uscite o dovrebbero uscirne in questi giorni. I territori di queste due Città Metropolitane sono individuati dall’art. 7 comma 2 che recita: “In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini del procedimento di cui all’articolo 9, il territorio delle Città Metropolitane coincide con quello dei Comuni compresi nelle rispettive aree metropolitane individuate dai decreti del Presidente della Regione 10 agosto 1995 pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 21 ottobre 1995, n. 54”.

Ma, questi Comuni, possono essere soggetti attivi nella costituzione di un nuovo Libero Consorzio? Nutriamo qualche dubbio e ne spieghiamo le motivazioni.

L’art. 9 comma 1 recita: “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni compresi nelle aree metropolitane, con deliberazione del Consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dalla Città metropolitana (è il caso, ad esempio di Acireale e Taormina) per aderire al libero Consorzio di appartenenza, a condizione che esista la continuità territoriale…”.

Questo dettato, determina quale unica possibilità alternativa dalla fuoriuscita dalla Città metropolitana di aderire al Libero Consorzio di appartenenza, cioè a Libero Consorzio Residuale di Catania o Messina secondo l’appartenenza provinciale.

Ma, questa determinazione non è immediatamente operativa. Il comma 2 dello stesso articolo recita: “La delibera del Consiglio comunale è trasmessa all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l’Assessorato forma un elenco, che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale”.

Quindi, fino alla formalizzazione da parte dell’assessorato, il Comune uscente dalla Città Metropolitana, che ha adottato la delibera di distacco, non potrà essere partecipe all’atto costitutivo di un Libero Consorzio di Comuni, in quanto non facente parte di un Libero Consorzio residuale, ma formalmente, ancora nell’ambito della Città Metropolitana di appartenenza, così come recita dell’art. 2 comma 7: “Il disegno di legge di cui al comma 6 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi Consorzi (quindi già costituiti) conseguenti all’eventuale adesione o distacco di Comuni dalle Città metropolitane ai sensi dell’articolo 9″, non individuando come attori costituenti, i Comuni che, in un primo momento, erano appartenenti alle Città Metropolitane.

Di fatto la norma esclude la possibilità per i Comuni appartenenti ai territori delle Città Metropolitane, non solo di costituire un nuovo Libero Consorzio ma ne esclude nei fatti il ruolo di capofila, prescindendo dalla sua popolazione. In concreto il ruolo di capofila spetterebbe solo a quei Comuni facenti parte dei territori dei Liberi Consorzi residuali.

Mappa_Consorzio_4-680x365Da questa analisi si può dedurre che, se non venissero apportate variazioni alla legge 8/2014, diventerebbe quasi impossibile la creazione di un nuovo Libero Consorzio nell’area nord etnea. Infatti l’art. 2 comma 1 recita: “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall’articolo 1, ulteriori liberi Consorzi che abbiano i seguenti requisiti:

a) continuità territoriale tra i Comuni aderenti;

b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti. Le delibere relative all’adesione al medesimo libero Consorzio devono essere conformi tra loro e devono individuare l’ambito territoriale dell’istituendo libero Consorzio.

E non potendo superare il limite dei 180000 abitanti, l’unica ipotesi di nuovo Libero Consorzio di Comuni che potrebbe vedere la luce, sarebbe delimitata oltre che dai Comuni facenti parte dell’area nord del Libero Consorzio residuale di Catania, anche dai Comuni della Valle dell’Alcantara non facenti parte della Città Metropolitana di Messina e da alcuni Comuni dei Nebrodi messinesi. Territorio, questo, che troverebbe quale capofila il Comune di Adrano.

La norma, così come interpretata, escluderebbe quindi, la possibilità per i Comuni, quali ad esempio di Taormina e Acireale, di costituire un nuovo Libero Consorzio di Comuni e comunque di esserne capofila, anche se questi decidessero successivamente di aderirvi.

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