Dopo oltre 20 anni, finalmente in Gazzetta Ufficiale, il decreto che introduce nel nostro sistema la carta d’identità elettronica: la C.I.E., conterrà, oltre ai dati anagrafici e alla fotografia del titolare – come sino ad oggi è stato – anche le impronte digitali e la possibilità (ma non l’obbligo) di indicare la scelta sulla donazione degli organi. Inoltre, il tesserino sarà dotato di un Pin che consente l’accesso ai servizi online dedicati ai cittadini. La disciplina della CIE è contenuta in un decreto del Ministero dell’Interno appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In esso, tra le altre novità, si stabiliscono i tempi (certi) di consegna della nuova carta di identità: l’interessato dovrà attendere solo sei giorni, per il rilascio, dalla data di presentazione della richiesta.

COME OTTENERLA

Il cittadino, necessariamente maggiorenne, dovrà rivolgersi all’ufficio anagrafe del proprio comune di residenza. Per i minorenni, la richiesta dovrà essere presentata dai genitori. I residenti all’estero potranno presentare la domanda invece al consolato. Dovrà essere munito delle FOTOTESSERA così come sempre è stato, le quali poi verranno digitalizzate e incorporate nel documento. Prima del rilascio della C.I.E., gli addetti all’anagrafe chiederanno al richiedente se intende inserire, all’interno del documento, il proprio consenso o diniego all’espianto e donazione degli organi nel caso in cui, dovendosi presentare la necessità, non possa essere acquisito il suo esplicito consenso (si pensi al triste caso di un incidente mortale e immediato stato di coma del soggetto). Questo non significa che la scelta è irrevocabile: al contrario, il cittadino potrà, in qualsiasi momento, cambiare idea comunicandolo all’Asl di appartenenza oppure alle aziende ospedaliere o agli ambulatori dei medici di medicina generale o ai centri regionali per i trapianti o – limitatamente al momento di rinnovo della C.I.E. – anche presso il comune. Presentata la domanda di rilascio della Cie, il Comune deve prima effettuare una verifica circa l’identità del richiedente ed eventuali motivi ostativi al rilascio del documento. Quindi rilascerà all’interessato una ricevuta di deposito di richiesta, ove è riportato il numero identificativo della pratica. In tale ricevuta sarà altresì indicata la prima parte dei codici pin/puk associati alla C.I.E. La CIE conterrà l’immagine del volto del titolare, attraverso una foto digitalizzata, e l’immagine delle impronte digitali. Ma anche la firma autografata e l’autorizzazione o meno all’espatrio. La C.I.E. verrà fornita anche come scheda fisica, completa di un microprocessore integrato per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell’identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari e secondari, nonché per l’autenticazione in rete.

NON È OBBLIGATORIA

Stando all’articolo 4 del decreto, la C.I.E. non è obbligatoria: “La richiesta di rilascio è presentata dal cittadino presso l’ufficio anagrafico del comune di residenza”. Il fatto che non sia obbligatoria, rende probabilmente tale riforma, a parere dello scrivente, certamente poco efficace e possibilmente già fallimentare. Quale incentivo si dovrebbe avere, ad oggi, a scegliere un prodotto totalmente nuovo, anziché mantenere il vecchio standard cartaceo? A breve avremo una risposta…

QUALI VANTAGGI?

La digitalizzazione e dematerializzazione del cartaceo è un processo che in Italia stenta a decollare, con mille difficoltà e dietrofront che non fanno altro che peggiorare ulteriormente il processo di avanzamento tecnologico che il nostro Paese deve necessariamente intraprendere con forza. Una carta elettronica come quella disposta dal nostro Governo, può essere certamente un servizio in più per chi deve avere a che fare con le P.A., per immediati riconoscimenti all’esito di controlli fiscali, di polizia, negli stadi. Potrebbe poi essere, visto l’obbligo di registrazione delle impronte digitali, un potentissimo mezzo di riconoscimento di autori di reati anche gravi (si pensi ai tanti omicidi ancora oggi senza un assassino certo e colpevole); senza dimenticare la dichiarazione circa la volontà di espianto di organi che, ritengo, sia un passo fondamentale per la moralità e la sanità pubblica. Il rovescio della medaglia potrebbe essere, oltre alla già citata presunta non obbligatorietà circa la scelta della carta in formato elettronico (perché dovrei cambiare?), anche le difficoltà tecniche che probabilmente molti comuni avranno nell’interfacciarsi con questa nuova piattaforma, certamente molto più complessa e sofisticata. Senza contare le difficoltà che le persone anziane troveranno nell’approcciarsi a questo nuovo sistema “smart” ma al contempo non di immediata dimestichezza. Il tempo ci darà delle risposte anche su questo!

*

ffff

Avv. Vincenzo Andrea Caldarella