Può accadere, soprattutto nel nostro territorio, di subire una multa per eccesso di velocità con autovelox: quello che spesso in molti non sanno è che, una volta notificato il verbale per eccesso di velocità, bisogna entro 60 giorni da tale notifica, inviare la comunicazione dei dati del conducente al Comando di Polizia municipale che ha elevato il verbale.

Qualora ciò non accadesse, le multe possono essere salatissime: si arriva addirittura a sanzioni fino a 1.142 Euro.

Ma procediamo con ordine. Se la polizia rileva una violazione del codice della strada in un tratto ove la contestazione non può essere immediata, e quindi il conducente non può essere fermato al momento dell’infrazione (si pensi, per esempio, alla s.s. 284, nel tratto di Bianca-villa con spartitraffico), la multa deve essere spedita direttamente a casa del proprietario dell’auto entro 90 giorni dalla violazione.

A quest’ultimo vengono assegnati al-cuni importanti termini che iniziano a decorrere tutti dal ricevimento del verbale (se non ritirato e quindi depositato, dal postino, presso la Casa Comunale, il termine inizia a decorrere dopo 10 giorni dalla notifica del secondo avviso contenente la comunicazione di tale adempimento):  30 giorni per pagare (diversamente non si può più ottenere il pagamento in misura ridotta).

Se il pagamento avviene, però, nei primi 5 giorni si può ottenere un ulteriore sconto del 30%.

– 30 giorni per fare opposizione al giudice di pace: se scade tale termine, il verbale, anche se nullo, diventa definitivo e la multa non può più essere contestata neanche quando arriva la cartella di pagamento di Riscossione Sicilia;

– 60 giorni per fare ricorso al Prefetto: si tratta di un ricorso in via amministrativa, gra-tuito, ma che non consente la garanzia di terzietà che, invece, il ricorso giudiziario offre;

– 60 giorni per comunicare alla polizia – se richiesto i dati dell’effettivo conducente del mezzo: tale comunicazione serve al fine di sottrarre i punti dalla patente nei confronti del vero responsabile dell’illecito e non del proprietario del veicolo, che potrebbe non es-sere stato alla guida al momento dell’infrazione. Se il proprietario dell’auto non effettua tale ultima comunicazione dei dati dell’effettivo conducente, subisce una seconda multa pari a una somma da euro 286 a 1.142 euro.

Detta successiva multa, per omessa o incompleta comunicazione dei dati del conducente, deve intervenire entro massimo 90 giorni dalla violazione. Violazione che, evidentemente, si identifica, temporalmente, con la data di scadenza entro cui tale comunicazione doveva pervenire oppure con la data in cui perviene la comunicazione, ma essa non fornisce, senza giustificato motivo, i dati del conducente.

Facciamo un esempio per comprendere meglio.

Una multa per eccesso di velocità viene notificata il 1.01.2016. Entro 60 giorni, e quindi entro il 29.02.2016, il conducente deve inviare la comunicazione con i dati del conducente. Se non lo fa, il termine di 90 giorni per la notifica della seconda multa inizia a decorrere dal 1.03.2016.

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Enzo

Avv. Vincenzo Andrea Caldarella

* Articolo estratto dal 2° numero della rivista ParoLibera, che potete trovare gratuitamente nei seguenti luoghi:

Bar ‘Noir’ (via Aurelio Spampinato), Bar ‘Europa’ (Piazza Umberto), Bar Spitaleri(Piazza Umberto), Edicola sita in via Roma,Edicola sita in via Garibaldi, Pizzeria ‘Napoletana’ (Piazza G. Saragat), Libreria Religiosa sita in via Catania.