È lecito registrare una telefonata?

Al giorno d’oggi, con l’evoluzione della tecnologia e, soprattutto, degli smartphone che ognuno di noi ha ormai sempre con sé, sono davvero molte le applicazioni che permettono di registrare ogni singola conversazione intrattenuta da e verso quel telefono.

La domanda dunque da porsi è: è lecito registrare le conversazioni telefoniche?

In primis, dobbiamo ben spiegare qual è la differenza tra la registrazione e l’intercettazione: la registrazione della chiamata viene realizzata direttamente dal soggetto interessato; l’intercettazione (ambientale, telefonica o quant’altro) viene ad essere svolta da un soggetto terzo (ad es. le Forze dell’Ordine), che potrà utilizzare quelle prove a fini investigativi o di indagine.

Quindi, nel momento in cui una persona conversa al telefono con un’altra e, contestualmente, mediante anche una semplice applicazione, registra la conversazione, non commette una intercettazione (illegittima ed illegale), ma sta effettuando una registrazione privata.

La Giurisprudenza Penale ormai, in via del tutto consolidata, considera a tutti gli effetti una registrazione telefonica come prova da far valere nel processo: è quindi perfettamente consentito.

Chi può, quindi, possedere legittimamente una registrazione di una telefonata e/o di una conversazione?

Si può detenere e utilizzare in un processo una registrazione al verificarsi dei seguenti tre presupposti:

  • la registrazione deve essere eseguita dallo stesso soggetto che la utilizza;
  • non devono esservi specifici divieti alla divulgazione (per esempio: se l’oggetto della conversazione riguarda un segreto di ufficio);
  • la registrazione effettuata non può essere diffusa per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o 

Qualora venisse violata anche una sola di queste tre condizioni, l’utilizzo della registrazione sarebbe illegittimo e, dunque, si commetterebbe un reato.

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Avv. Vincenzo Andrea Caldarella