Con l’attivazione del “Trucam” nella s.s. 284 in località Misterbianco,il rischio di eccedere il limite di 50 km\h è realmente concreto

Gli autovelox sono sempre più spesso degli strumenti utili alla Polizia Stradale o Municipale per dissuadere gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità. Tali limiti sono però, in molti casi, eccessivamente puntigliosi o con limiti talmente bassi da concedere poche possibilità di evitare il verbale per eccesso di velocità, anche per il conducente più prudente. E’ notizia di qualche giorno fa circa l’attivazione, sul tratto della S.S. 284 in località Misterbianco, di un nuovissimo modello di autovelox, il Trucam, capace di scattare foto delle autovetture in velocità fino a 1200 metri di distanza e con limiti fissati rispettivamente di 70 km\h in discesa e 50 km\h in salita! Quello che spesso in molti non sanno è che, una volta notificato il verbale per eccesso di velocità, è necessario che, entro 60 giorni da tale notifica, inviare la comunicazione dei dati del conducente al Comando di Polizia che ha elevato il verbale.

Se ciò non accadesse, le multe possono essere salatissime: si arriva addirittura a sanzioni fino a 1.142 euro.

IL VERBALE PER ECCESSO DI VELOCITÀ

Se la Polizia rileva una violazione del codice della strada per eccesso di velocità in un tratto ove la contestazione non può essere immediata e quindi il conducente non può essere fermato al momento dell’infrazione, la multa deve essere spedita direttamente a casa del proprietario dell’auto entro 90 giorni dalla violazione. Dalla ricezione di tale verbaledecorrono importanti termini:

  • 30 giorni per pagare (diversamente non si può più ottenere il pagamento in misura ridotta). Se il pagamento avviene, però, nei primi 5 giorni si può ottenere un ulteriore sconto del 30%.
  • 30 giorni per fare opposizione al giudice di pace: se scade tale termine, il verbale, anche se nullo, diventa definitivo e la multa non può più essere contestata neanche quando arriva la cartella di pagamento di Riscossione Sicilia;
  • 60 giorni per fare ricorso al Prefetto: si tratta di un ricorso amministrativo, gratuito, che avrà ad oggetto solo eventuali vizi formali del verbale e non può mai entrare nel merito della questione;
  • 60 giorni per comunicare alla Polizia – se richiesto – i dati dell’effettivo conducente del mezzo: tale comunicazione serve al fine di sottrarre i punti dalla patente nei confronti del vero responsabile dell’illecito e non del proprietario del veicolo, che potrebbe non essere stato alla guida al momento dell’infrazione.

IL SECONDO VERBALE PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI CONDUCENTE ex ART. 126 BIS C.D.S.

Quest’ultimo termine (60 giorni dalla notifica del primo verbale) è essenziale: bisogna infatti comunicare, con apposito prestampato allegato al primo verbale, i dati dell’effettivo conducente, al fine di sottrarre allo stesso i punti dalla patente per l’infrazione commessa. Se il proprietario dell’auto non effettua tale ultima comunicazione dei dati dell’effettivo conducente, subisce una seconda multa pari a una somma da euro 286 a 1.142 euro.

Detta successiva multa, per omessa o incompleta comunicazione dei dati del conducente ai sensi dell’art. 126 bis Codice della Strada, deve essere notificata entro massimo 90 giorni dalla violazione.

Facciamo un esempio per comprendere meglio. Una multa per eccesso di velocità viene notificata il 1.01.2018. Entro 60 giorni, e quindi entro il 29.02.2016, il conducente deve inviare la comunicazione con i dati del conducente. Se non lo fa, il termine di 90 giorni per la notifica della seconda multa inizia a decorrere dal 1.03.2016.


Avv. Vincenzo Andrea Caldarella