I blog non sono prodotti editoriali, non devono essere registrati e non sono stampa clandestina. La Corte di Cassazione emana una storica sentenza che dovrebbe finalmente porre fine a un lungo ed infuocato dibattito sulla natura giornalistica o meno dei diari online.
Il discrimine è dato dai finanziamenti pubblici. Per i giudici della terza sezione della Corte di Cassazione, infatti, i blog non sono assoggettabili alla legge sulla stampa del 1948. In particolare, non hanno l’obbligo di registrarsi presso il tribunale come testata giornalistica, a meno che non ricevano finanziamenti pubblici.
La Corte ha così assolto con formula piena Carlo Ruta, storico e giornalista siciliano, nonché curatore del blog “Accade in Sicilia”, incentrato sui fenomeni mafiosi della regione. Un magistrato, offeso da alcuni scritti pubblicati, sporse querela per diffamazione e il signor Ruta venne condannato nel 2008 per stampa clandestina, verdetto confermato nel 2011 dalla Corte d’Appello di Catania e adesso annullato dalla Cassazione.
“Questa sentenza è importante – commenta Giuseppe Arnone, il difensore di Carlo Ruta – perché fa giurisprudenza, traccia la strada in un settore ancora non regolamentato. Nella mia arringa ho sottolineato che imporre un giornalista come direttore responsabile ad ogni blog significherebbe sterminare i blog: pochi potrebbero sopportarne il costo. È vero che una legge del 2001 prevede che i notiziari web siano registrati come testata, ma questo obbligo riguarda solo quei notiziari web che chiedono finanziamenti pubblici e che pertanto devono avere una consistenza strutturale. I giudici della Cassazione hanno mostrato buon senso e apertura ai valori della libertà di pensiero e di espressione”.