La legge di Stabilità ha approvato, in merito al canone RAI, un’autentica rivoluzione: da gennaio 2016 sarà addebitato in bolletta elettrica. Si tratta di una novità che, a parere dello scrivente, potrà garantire un sottile beneficio al contribuente che ha sempre e regolarmente pagato e, allo stesso tempo, un difficile baluardo da superare per “l’evasore seriale”. Qui di seguito, alcune domande e risposte che possono ben far comprendere quante e quali siano le perplessità e i dubbi su questa innovazione.

– SONO IL PROPRIETARIO DI 2 O PIÙ CASE CON CIASCUN CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: DOVRÒ PAGARE DUE CANONI RAI?

Se le case sono intestate alla stessa persona, solo una delle due bollette conterrà la maggiorazione del Canone RAI: questo perché la nuova norma prevede l’addebito solo sulla fornitura di energia elettrica relativa all’abitazione di residenza. Restano, dunque, escluse tutte le utenze relative ad altri immobili.

– SE IL CONTRATTO DELLA LUCE È INTESTATO A MIA MOGLIE MA L’IMMOBILE E’ ANCHE DI MIA PROPRIETÀ, ARRIVERANNO DUE RICHIESTE DI PAGAMENTO?

Il canone RAI è dovuto una sola volta per nucleo familiare, con l’unica eccezione in cui i due coniugi abbiano residenze diverse (nel qual caso sono dovuti due canoni distinti e separati). Il canone pertanto, dovrà essere pagato con il contestuale addebitamento nella bolletta di energia elettrica che riguarda quello specifico nucleo familiare.

– CHI PAGA IL CANONE: L’INQUILINO O IL PADRONE DI CASA?

Il canone deve essere pagato da chi materialmente possiede la televisione. Per cui, anche se l’apparecchio TV sia stato acquistato dal padrone di casa, il canone deve essere versato dall’inquilino. Nessun problema, dunque, se quest’ultimo è intestatario del contratto della luce, poiché pagherà l’imposta attraverso la bolletta. Diversamente, se la luce è rimasta intestata al padrone di casa, il canone non dovrebbe figurare nella bolletta poiché non si tratta di immobile di sua residenza (ma di quella del conduttore). Se così, però, non dovesse essere e la società dell’energia elettrica, per un errore, dovesse addebitare il canone al locatore, quest’ultimo potrebbe fare una richiesta di sgravio esibendo il certificato di residenza, il contratto di affitto ed, eventualmente, le ricevute del canone già pagato per l’abitazione principale.

– NON POSSEGGO ALCUNA TELEVISIONE, MA HO LA LUCE. COME NON PAGARE IL CANONE RAI?

È necessario inviare, all’Agenzia delle Entrate di Torino per raccomandata a.r., una autocertificazione sostitutiva in cui si dichiara che l’immobile è privo di qualsiasi apparecchio tv e che, pertanto, il canone non è dovuto.

– CHE SUCCEDE SE PAGO LA BOLLETTA DELLA LUCE MA NON GLI IMPORTI DEL CANONE RAI?

La società elettrica non potrà interrompere l’erogazione della luce, ma potrà effettuare una segnalazione all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima potrà effettuare una verifica e accertare il mancato pagamento del tributo. Se così dovesse risultare a seguito di un controllo, eseguibile a mezzo della Guardia di Finanza, scatterà una sanzione pari a cinque volte l’importo dovuto per il canone RAI.
Se non dovesse essere pagata neanche la sanzione, l’importo verrà iscritto a ruolo e verrà notificata la cartella esattoriale. Qualora nemmeno questa venga ad essere pagata, la società di riscossione (Riscossione Sicilia s.p.a.), provvederà a recuperare coattivamente il credito con gli strumenti concessi dalla legge (fermo amministrativo, pignoramento presso terzi ecc.).

– SE PAGO QUEST’ANNO PER LA PRIMA VOLTA LA RAI POTRÀ CHIEDERMI IL PAGAMENTO ANCHE PER GLI ANNI PASSATI?

Qui è forse il punto più critico per chi ha finora evaso volontariamente il pagamento del canone RAI negli anni precedenti. Infatti, la presunzione di possesso della televisione per gli anni passati, gravante su chi paga per la prima volta nel 2016 con la bolletta della luce, può operare in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti. Per contestarli, il contribuente non potrà valersi di prova testimoniale. La prescrizione del canone RAI, inoltre, ha termine decennale: questo significa, pertanto, che l’erario potrà richiedere il pagamento dei canoni fino a 10 anni prima rispetto a quello di pagamento del canone nella bolletta (dunque, se il primo pagamento del canone avverrà nel 2016, RAI potrà richiedere il pagamento dei canoni fino all’anno 2006).

– A QUANTO AMMONTA IL CANONE ANNUO?

Per il 2016 l’importo è di 100 euro. Per il 2017 e il 2018, e anche qui ben non si capisce quale sia il vantaggio di tutta questa operazione per chi ha sempre pagato, l’importo tornerà ad essere di 113.25 euro.

– IL CONDOMINIO DEVE PAGARE IL CANONE PER LA BOLLETTA DELLA LUCE?

Solo le utenze della luce ad uso domestico saranno oggetto della maggiorazione del canone RAI. Pertanto l’utenza condominiale è esclusa. Se tuttavia il condominio possiede un televisore (per esempio, la stanza del portiere o quella delle riunioni), si dovrà pagare il canone con il tradizionale bollettino postale.

– SE INTESTO IL CANONE DELLA LUCE A UN PARENTE DEVO PAGARE IL CANONE RAI?

In questo caso, il parente, se possiede una residenza diversa, risulterebbe intestatario di due contratti della luce e solo in uno dei due contratti riceverebbe la maggiorazione (quello relativo all’utenza domestica di residenza). È chiaro che, in questo caso, si profila un’ipotesi di evasione fiscale a carico del soggetto che ha intestato il contratto della luce al parente che, pertanto, sarebbe comunque tenuto a pagare il canone con il bollettino tradizionale.

– HO IL TELEVISORE MA HO CHIESTO, IN PASSATO, IL SUGGELLAMENTO E LA DISDETTA: COSA DEVO FARE PER NON PAGARE?

In questo caso, qualora la compagnia elettrica dovesse addebitare ugualmente il canone nella prima fattura, sarà necessario comunicare l’avvenuto suggellamento allegando la documentazione.

– ANCHE CON IL CANONE RAI IN BOLLETTA È SEMPRE POSSIBILE IL SUGGELLAMENTO?

Attraverso la procedura di suggellamento (che prima avveniva attraverso il sacco di iuta, mentre ora è sufficiente l’autocertificazione inviata all’Agenzia delle Entrate con apposito fac-simile), è possibile scaricarsi dall’obbligo di pagamento del canone RAI. Chi lo ha fatto in passato non sarà tenuto a versare più l’imposta neanche con la bolletta, dalla quale, in caso di addebito, potrà decurtarla, dandone comunque comunicazione alla Compagnia elettrica e all’Agenzia delle Entrate di Torino con apposita comunicazione e allegando la relativa documentazione.

– SE IN CASA VIVE CON ME UN ANZIANO DI ALMENO 75 ANNI CON UN REDDITO BASSO POSSO EVITARE IL PAGAMENTO DEL CANONE RAI?

No. In questi casi è necessario che l’anziano (che non deve avere un reddito proprio mensile superiore a 516,46 euro per 13 mensilità) non conviva con altre persone titolari di un proprio reddito all’infuori della moglie.

– POSSEDERE PIÙ TELEVISIONI, DETERMINA IL PAGAMENTO DI PIÙ CANONI?

No: l’imposta è dovuta infatti una sola volta per nucleo familiare.

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Avv. Vincenzo Andrea Caldarella Avv. Vincenzo Andrea Caldarella