SEPARAZIONE CARRIERE. La legge assicurerà la separazione di giudici e Pm. I primi costituiscono un «ordine autonomo e indipendente da ogni potere e sono soggetti soltanto alla legge», i secondi sono invece un «ufficio» organizzato secondo «le norme dell’ordinamento che ne assicurano l’indipendenza».
OBBLIGO AZIONE PENALE. Il Pm continuerà ad avere l’obbligo di esercitare l’azione penale ma «secondo i criteri stabiliti dalla legge».
RESPONSABILITÀ DEI PM. Le toghe potranno essere chiamate a rispondere di tasca propria dal cittadino per errori commessi, come avviene per i medici o per i funzionari della P.A. E infatti la bozza prevede che i magistrati sono «direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti, al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato». Si aggiunge poi che «nei casi di ingiusta detenzione o di altra indebita limitazione della libertà personale, la legge regola la responsabilità civile dei magistrati».
DOPPIO CSM. Ci sarà un Csm per i giudici e uno per i Pm. Entrambi presieduti dal Capo dello Stato. Del Csm dei giudici farà parte di diritto il primo presidente della Cassazione, mentre gli altri componenti saranno per metà giudici votati sulla base del sorteggio degli eleggibili e per metà laici eletti da Parlamento. Nel Csm dei Pm siederà il Pg della Cassazione e sarà ribaltata l’attuale proporzione: la componente togata dovrebbe infatti essere ridotta a un terzo.
AI CSM VIETATI ATTI DI INDIRIZZO POLITICO. I due Csm «non possono adottare atti di indirizzo politico nè esercitare attività diverse da quelle previste dalla Costituzione».
ALTA CORTE DI DISCIPLINA. Come il Csm, anche la nuova Corte di disciplina sarà divisa in due: una sezione per i giudici e una sezione per i Pm. I componenti di ogni sezione saranno nominati per metà dal Parlamento in seduta comune e per metà da tutti i giudici e Pm.
POLIZIA GIUDIZIARIA. Cambia anche l’art.109 della Costituzione: se oggi l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, la bozza prevede dei limiti e cioè che giudici e pm dispongano della Pg «secondo le modalità stabilite dall legge».
MAGISTRATI ONORARI. Cambia l’art. 106 della Costituzione per prevedere la nomina anche elettiva di magistrati onorari con funzioni di Pm.
INAPPELLABILITÀ SENTENZE ASSOLUZIONE. L’inappellabilità delle sentenze di assoluzione torna ora in Costituzione.
POTERE ISPETTIVO GUARDASIGILLI. In Costituzione, all’art.110, finirà la funzione ispettiva del ministro della Giustizia e il compito a lui attribuito di riferire ogni anno alle Camere sullo stato della giustizia, sull’esercizio dell’azione penale e sull’uso dei mezzi di indagine.
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