Profili di responsabilità per chi circola senza assicurazione.
Non sembra diminuire in Italia il fenomeno delle “auto fantasma”. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Ania (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), sono circa quattro milioni le vetture che non risultano coperte da polizza assicurativa. Le cause del fenomeno sono diverse e tra tutte spicca, ancora una volta, la crisi economica. Dall’altro lato, in ottica deterrente, sono state da ultimo aumentate le sanzioni e “affinate” le modalità di controllo del territorio.
Attraverso l’informatizzazione dell’archivio della motorizzazione è oggi possibile avere l’accesso, in tempo reale, a tutti i dati relativi alle autovetture. All’organo accertatore basterà semplicemente “fotografare” la targa del veicolo per verificare se lo stesso risulti coperto o meno da polizza assicurativa.
Chiunque circola senza assicurazione sarà, quindi, soggetto, ex art. 193 CdS, ad una sanzione amministrativa, per una somma compresa tra le 841 e le 3.287 euro, con conseguente sequestro del veicolo. Il mezzo verrà restituito se, entro il termine di sessanta giorni, il trasgressore pagherà la multa, tutte le spese di custodia e trasporto e produrrà un premio assicurativo di almeno sei mesi. In caso contrario verrà disposta la confisca del veicolo.
Ci sono poi due eccezioni in cui la sanzione sarà ridotta ad un quarto: la prima avviene se la polizza è riattivata entro quindici giorni dalla scadenza, l’altra, se entro trenta giorni dalla contestazione, il proprietario decide di rottamare il veicolo.
Solitamente è lo stesso proprietario ad essere nominato custode del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Cosa succede nell’ipotesi (purtroppo non tanto remota!) in cui, nonostante ciò, il proprietario/custode venga sorpreso a circolare con la vettura?
Parte della giurisprudenza in passato ritene-va configurabile l’ipotesi di reato di cui all’art. 334 c.p. che, al comma secondo, punisce la condotta del proprietario/custode che sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro penale o, come nel caso di specie, amministrativo. Secondo una diversa ricostruzione, invece, la condotta rileva solo come illecito amministrativo applicandosi l’art. 213 CdS, che al comma quarto, sanziona, con il pagamento di una multa da 1.988 a 7.953 euro, chi “circola abusivamente” con un veicolo sottoposto a sequestro.
La questione, rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, è stata risolta in favore di quest’ultima ricostruzione. La condotta di chi circola abusivamente non sarebbe altro che specificazione della generale condotta sottrattiva, e, pertanto l’art. 213 CdS è da considerarsi norma speciale rispetto all’art 334 c.p..
Stante l’applicazione dell’illecito amministrativo solo per chi circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro, rimangono, tuttavia, penalmente rilevanti le condotte di soppressione, distruzione, dispersione e deterioramento dello stesso.
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Avv. Salvo Catalfo